Concorsi a premi: a quali sanzioni si potrebbe andare incontro?

Concorsi a premi e sanzioni

Come sancito all’interno del D.P.R. 26/10/2001 n.430, in riferimento all’organizzazione di un concorso a premi vi sono regole specifiche a cui bisogna attenersi in ogni circostanza. Approfondire la normativa in questione, di fatto, si dimostra sempre cosa utile, per scoprire tutti i divieti, capire a quali sanzioni si può andare incontro organizzando dei concorsi a premi e come evitarle. Nel nostro Paese, infatti, per esempio, vi sono concorsi a premi che non possono essere in alcun modo organizzati: se questo principio non viene rispettato, gli organizzatori che non hanno rispettato la normativa possono incorrere in sanzioni anche salate.

Concorsi a premi: a chi spetta effettuare il controllo?

A occuparsi di effettuare il controllo è il Ministero dello Sviluppo Economico, che monitora l’iter di tutte le manifestazioni a premio. Nei dettagli, l’attività in oggetto è effettuata d’ufficio a campione, vale a dire a seguito di segnalazioni di diretti interessati. Spesso, in riferimento a ciò che concerne le verifiche inerenti all’elusione del monopolio statale dei giochi, interviene anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Le regole da rispettare per evitare delle sanzioni

Le regole basilari a cui bisogna attenersi nel momento in cui un promotore decide di organizzare un concorso a premi riguardano: 

  • la fideiussione: deve corrispondere al 100% del valore del montepremi; 
  • il deposito della pratica ministeriale: deve avvenire entro massimo 15 giorni dall’inizio della comunicazione e/o dell’operatività del concorso; 
  • i verbali: sia che siano di assegnazione sia che siano di chiusura, vanno sottoscritti dal promotore o da un suo delegato alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale competente per territorio; 
  • la consegna dei premi: la normativa stabilisce che il termine corrisponda a 180 giorni al massimo; 
  • la durata massima di un concorso a premi: non può oltrepassare 1 anno.

E se il concorso a premi viene organizzato sui social network?

Qualora la manifestazione a premi venisse organizzata sui social network, per il promotore aumentano sensibilmente le probabilità di incappare in errori e di conseguenza di esporsi a seri rischi di essere sanzionato. 

La normativa in vigore, nonostante non abbia alcun capitolo incentrato sui social network, in quanto risale al 2001, regola qualsiasi iniziativa, senza alcun tipo di eccezione. Solo negli ultimi anni, il Mise ha fornito maggiori spunti al riguardo, perché – come si può facilmente intuire – l’organizzazione dei concorsi a premi sui social, soprattutto su Facebook e Instagram, ha ricevuto un vero e proprio boom. 

Ai fini della corretta organizzazione di un concorso a premi sui social network, è opportuno che sia presente un server ubicato in Italia per la registrazione delle partecipazioni, oppure, in caso contrario, è necessario mettere in atto un sistema di mirroring

Non va poi trascurato un aspetto: ciascun social network ha specifiche regole in riferimento alle attività promozionali e a queste occorre sempre attenersi. Tutto quello che prevedono la normativa e le pratiche ministeriali va sempre rispettato. Lo stesso dicasi per quanto concerne le imposte sui premi e la fideiussione. In questi casi, quindi, si dovrà ricorrere in ogni modo a una piattaforma esterna: il social network fungerà da cassa di risonanza e supporterà appieno il progetto

Le diverse tipologie di sanzioni previste per i concorsi a premi

Vi sono diverse tipologie di sanzioni in cui si rischia di incorrere quando si organizzano dei concorsi a premi, in caso di mancato rispetto della normativa. Questo succede: 

  • nel momento in cui si mina la concorrenza e il mercato; 
  • quando manca la tutela della fede pubblica; 
  • in caso di assenza di parità di opportunità e di trattamento fra i vari partecipanti.
  • qualora venissero promozionati beni per cui vi è il divieto di pubblicità. 

La sanzione relativamente a un concorso a premio vietato va da una a tre volte del totale dell’IVA dovuta sul montepremi in palio per il concorso, con un importo minimo corrispondente a 2.528,28. Questa cifra può essere raddoppiata nel caso in cui il concorso a premi dovesse proseguire, nonostante la notifica del processo sanzionatorio. Oltre a chi promuove il concorso, la sanzione riguarda anche tutti coloro che hanno partecipato alla distribuzione del materiale attinente al concorso a premi per cui vige il divieto di svolgimento.

La sanzione per mancata preventiva comunicazione del concorso a premi al Ministero dello Sviluppo Economico va da € 2.065,83 a € 10.329,14 e viene applicata nel caso in cui non venisse inviata la comunicazione di svolgimento del concorso a premi mediante PremaOnLine entro i termini prevista dalla normativa. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente al termine previsto o anche in seguito all’inizio del concorso ma prima che sia stato constatato l’inadempimento la sanzione viene ridotta al 50% dell’importo massimo.

Nel caso di svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento è prevista una sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57

Riduzioni e sanzioni accessorie

Qualora il pagamento avvenga nel giro di 30 giorni, tutte le sanzioni vengono ridotte a un sesto del massimo. Invece, per i casi più gravi e in base al livello di diffusione della manifestazione che è risultata non regolare, il Ministero valuta se applicare anche la sanzione accessoria. Tale provvedimento consiste nella pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul mezzo di informazione considerato il più adeguato allo scopo, come ad esempio su uno o più quotidiani nazionali oppure su una stampa periodica o attraverso altri mezzi di informazione.

Capita di frequente che i promotori novizi nel campo dell’organizzazione di concorsi a premi, che in realtà è decisamente più complesso di quanto si creda nell’immaginario collettivo, commettano tutta una serie di errori che li espongono ad elevate sanzioni amministrative. Tuttavia, questo rischio può essere scongiurato: conditio sine qua non è quella di lasciarsi seguire da consolidate e affermate realtà abituate a seguire gli organizzatori e i promotori in ognuno dei vari step, dallo svolgimento delle pratiche burocratiche alla gestione delle pratiche ministeriali, dal controllo dei regolamenti alla consegna dei vari premi ai vincitori.

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